L’articolo 148 del Decreto Rilancio, denominato “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)”, prevede un intervento sugli Isa per i periodi di imposta in corso al 31/12/2020 e 2021 al fine di tenere in considerazione le ripercussioni economiche generate dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28/01/2021 ha recepito quanto annunciato e ha previsto tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli indici oltre a quelle già esistenti. In dettaglio, non applicano gli Isa:
i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
i contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività economiche individuate dai codici attività che sono stati oggetto ad ulteriori sospensioni di attività nel corso del 2020 rispetto a quelle e le quali sono consultabili nell'Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2020 in allegato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28/01/2021.
Si ricorda che contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra indicate, pur essendo esclusi dall’applicazione degli Isa, sono comunque tenuti alla compilazione ed alla trasmissione del relativo modello, in allegato al modello Redditi 2021.
Per ulteriori informazioni consultare il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28/01/2021 in allegato.
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