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Il Versamento dell'Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2021


Il DM 4 dicembre 2020 ha stabilito nuovi termini per il versamento dell’imposta di bollo sul­le fatture elettroniche e ha introdotto delle procedure finalizzate all'integrazione dell’imposta di bol­lo re­lativa alle fatture che non hanno indicato il pagamento del tributo, pur essendone sottoposte.


Le scadenze attinenti al primo trimestre 2021 sono le seguenti:

  • entro il 15 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate presenta al contribuente due elenchi con le fatture del primo trimestre 2021 che sono soggette all'imposta;

  • entro il 30 aprile 2021 il soggetto passivo deve provvedere ad accettare o a modificare gli elenchi sottoposti;

  • entro il 15 maggio 2021 viene comunicato in via definitiva l’importo dell’imposta di bollo da assolvere;

  • entro il 31 maggio 2021 deve essere versato l'importo stabilito tramite la funzionalità del sito web dell'Agenzia, che prevede addebito diretto nel conto corrente del contribuente, o attraverso il pagamento con il modello F24.

Gli elenchi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sono di due tipologie:

  • Elenco A, al quale non possono essere apportate modifiche, presenta le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2021 che indicano l'assolvimento dell'imposta di bollo;

  • Elenco B, modificabile dal contribuente, che riporta le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2021 le quali non recano l'assolvimento del tributo pur essendone sottoposte. In questo elenco rientreranno le fatture per le quali la somma degli importi sia superiore a Euro 77,46, quelle in cui il contribuente abbia indicato degli specifici codici natura (N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 E N4) e infine quelle che non presentano alcuna codifica che renda possibile il non assoggettamento all'imposta.

Qualora il contribuente ritenga che alcune fatture contenute nell’Elen­co B non siano sottoposte all'imposta di bollo, potrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate indicando tali fatture. Le modifiche possono essere effettuate tramite il servizio web dell’Agen­zia, che consente di intervenire direttamente sulla tabella dell'Elenco B, oppure scaricando il file XML dello stesso Elenco e, successivamente, ricaricarlo in versione modificata.

In assenza di modifiche all'Elenco B, lo stesso si presume confermato.


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