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Fatturazione elettronica - Novità 2022

Dal 1° gennaio 2022 è obbligatorio emettere un documento in formato XML per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto “reverse charge interno”.

Dal 1° luglio 2022 è obbligatorio l’utilizzo della fattura elettronica per le operazioni da e verso San Marino e per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.

La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, nel caso di operazioni passive invece entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.


Comunicazioni operazioni transfrontaliere


Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate mediante una specifica comunicazione trimestrale (c.d. “esterometro”).

Dal 1° luglio 2022, salva la facoltà di anticipare tale obbligo al 1° gennaio, l’esterometro verrà abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione di tutti i dati delle operazioni effettuate con controparti non residenti attraverso il meccanismo dell’autofattura in formato XML da inviare allo SDI.

Tale novità avrà implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.


Fatture emesse (operazioni attive)

Per quanto riguarda le fatture emesse, tale novità non dovrebbe comportare particolari criticità in quanto sarà sufficiente emettere le fatture in formato XML (indicando il tipo documento “ordinario” TD01) e trasmetterle allo SDI, analogamente a quanto avviene già per le fatture emesse verso soggetti residenti o stabiliti in Italia, entro dodici giorni dalla data dell’operazione (ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo se la fattura è differita).

Si precisa che nel campo “Codice Destinatario” dovrà essere inserito il valore “XXXXXXX”.

In capo all’emittente, rimarrà l’onere di consegnare le fatture ai soggetti esteri visto che lo SDI non provvederà alla consegna di dette fatture all’estero. In pratica, oltre ad inviare file allo SDI si continuerà ad inviare la copia cartacea al proprio cliente estero.


Fatture ricevute (operazioni passive)

Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML per trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento. Tale documento dovrà avere la stessa struttura di quello attualmente in uso per le operazioni attive ma con alcune peculiarità riguardo al contenuto di seguito descritte.


Tipo documento:

  • TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;

  • TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;

  • TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972).

Regime sanzionatorio

La sanzione applicabile in caso di mancata trasmissione allo SDI delle fatture relative alle operazioni effettuate con soggetti non residenti dal 1 gennaio 2022 è pari a 2 Euro per ciascuna fattura non trasmessa, entro il limite massimo di Euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di Euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.


Operazioni con San Marino


Alle operazioni con San Marino valgono tutte indicazioni sopra descritte a proposito delle operazioni con l’estero. L’unica differenza è data dal diverso codice univoco utilizzato per identificare gli operatori di San Marino. Infatti per le fatture emesse è stato introdotto il Codice Destinatario “2R4GTO8” (utilizzabile già dal 1 ottobre 2021).


Reverse charge interno


Per la gestione delle operazioni domestiche in reverse charge dal 1° gennaio 2022, per l’integrazione delle fatture di acquisto sarà obbligatorio emettere un documento in formato XML con “Tipo Documento” TD16.

Questo tipo di documento dovrà essere utilizzato per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera).


Autofattura per mancato ricevimento fattura


E' prevista l’emissione dell’autofattura anche nel caso di mancata ricezione della fattura da parte del venditore oppure della ricezione di una fattura contenente errori.

Nel primo caso, se decorrono oltre 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, il compratore deve provvedere a regolarizzare l’operazione emettendo un’autofattura elettronica per mancato ricevimento della fattura da trasmettere allo SDI, a pena di una di una sanzione amministrativa per mancata regolarizzazione.

Lo stesso accade quando il compratore riceve una fattura irregolare: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura errata, questi deve provvedere alla relativa correzione tramite un’autofattura integrativa con relativo versamento dell’IVA dovuta.

Il codice TD20 va utilizzato anche quando un soggetto IVA italiano acquista da un soggetto intracomunitario e non riceve la fattura oppure la riceve per un importo inferiore al dovuto: entro due mesi dall’effettuazione dell’operazione, in caso di mancato ricevimento del documento o mancata correzione dell’errore, il compratore italiano deve provvedere all’emissione di un’autofattura elettronica con l’indicazione dell’imponibile corretto e della relativa imposta dovuta.


Elementi comuni alle novità sopra esposte


Chi emetterà la fattura dovrà inserire come codice natura uno dei nuovi codici N6 predisposti (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato), il destinatario della fattura invece dovrà emettere un’autofattura integrata con l’indicazione dell’aliquota IVA applicata e dell’imposta dovuta e successivamente inviarla allo SDI.

Per quanto riguarda il campo “Destinatario” (cessionario/committente), i n questo caso andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o che emette l’autofattura: per ciò tali documenti verranno recapitati dallo SDI allo stesso soggetto passivo che li avrà emessi.


Il campo “Data” nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica dovrà essere valorizzato in modo differente a seconda del tipo di operazione in oggetto. In particolare si dovrà inserire:

  • la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);

  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni/servizi da soggetti Extra-UE o soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.


Novità per fatture emesse ad esportatori abituali


A partite dal 1 gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse a cosiddetti esportatori abituali per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/1972 dovranno rispettare il nuovo tracciato come previsto dal provvedimento del 28 ottobre scorso.

Infatti, con il provvedimento è stato chiarito che dal 2022 sarà obbligatorio compilare tre campi del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per indicare il numero di protocollo della dichiarazione d'intento ricevuta dall’esportatore abituale (composto di due parti di cui la prima formata da 17 cifre e la seconda di 6 cifre e che devono essere separate dal segno “-“ oppure dal segno "/") come specificato di seguito:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “intento”;

  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 01234567891234567-000001);

  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

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