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E-commerce - Le nuove regole per le vendite a distanza


Il D.lgs n. 83/2021 ha recepito le disposizioni delle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995 in materia di vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi effettuate all'interno dell'Unione Europea.


In particolare, a partire dall'01/07/2021 sono applicate nuove regole per le seguenti operazioni:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;

  • vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE;

  • cessioni "domestiche" di beni, effettuate tramite interfacce elettroniche, da parte di soggetti non stabiliti nell'UE a consumatori privati;

  • prestazioni di servizi rese a consumatori finali da soggetti non stabiliti nell'UE o stabiliti nell'UE ma non nello Stato membro di consumo.

Di seguito vengono illustrate le singole novità:


Vendite a distanza di beni intraUE


Vendite a distanza con partenza dall'Italia

Le vendite a distanza di beni con partenza della spedizione dall'Italia e destinazione comunitaria costituiscono cessioni non imponibili. Tuttavia, la disposizione non si applica se il cedente è stabilito in Italia e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il cedente non è stabilito anche in un altro Stato UE;

  • l'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi e delle vendite intraUE dell'anno precedente è al di sotto della soglia di Euro 10.000 e la soglia non viene superata nell'anno in corso;

  • il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato UE.

Sostanzialmente, si applica l'IVA dello Stato di partenza per le vendite entro la soglia di Euro 10.000. Al contrario, si applica l'IVA dello Stato di destinazione al superamento della suddetta soglia.

Si precisa, inoltre, che se l’importo di Euro 10.000 dovesse essere superato in corso d’anno, il soggetto passivo sarà tenuto ad applicare l’IVA dello Stato di destinazione a partire dalla data di superamento di tale soglia.

Qualora venga superata la soglia limite, è possibile utilizzare il regime speciale c.d. "OSS" per assolvere l'imposta, quale alternativa all'identificazione nei singoli Stati. Infatti, dall'01/07/2021 è stato modificato il regime dello sportello unico MOSS (Mini One Stop Shop) in favore del regime europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, sportello unico OSS (One Stop Shop).

I soggetti già iscritti al MOSS entro il 30/06/2020 vengono automaticamente registrati al nuovo sistema OSS dall'01/07/2021.


Vendite a distanza di beni con arrivo in Italia

Le vendite a distanza di beni trasportati a partire da uno Stato comunitario si considerano effettuate in Italia se questa è il luogo di destinazione. La disposizione non trova applicazione se il cedente è stabilito in un altro Stato comunitario e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il cedente è stabilito in un solo Stato UE;

  • l'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi e delle vendite intraUE dell'anno precedente è al di sotto della soglia di Euro 10.000 e la soglia non viene superata nell'anno in corso;

  • il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta in Italia.


Vendite a distanza di beni importati


Dal primo luglio 2021 tutti i beni importati nell'Unione Europea sono assoggettati ad IVA.

Alla luce di ciò, il legislatore ha introdotto il regime speciale, c.d. "IOSS" che consente ai fornitori non comunitari di riscuotere l'IVA sulle vendite e di versarla tramite lo Sportello unico per le importazioni "IOSS". Qualora il fornitore extraUE optasse per questo regime, l'operazione sarebbe esente IVA in quanto dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente.

In alternativa al regime "IOSS", è stato introdotto un regime per il pagamento dell'IVA all'importazione applicabile alle importazioni di beni con valore intrinseco non superiore a Euro 150 e diversi dai prodotti soggetti ad accisa. Sulla base di questo regime, il soggetto che presenta i beni in Dogana può pagare mensilmente l'IVA che ha riscosso dai destinatari previa una specifica dichiarazione mensile.


Vendite facilitate da interfacce elettroniche


Per assicurare l'efficace riscossione dell'IVA, la nuova disciplina coinvolge nella riscossione i soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni attraverso interfacce elettroniche (piattaforme, portali ecc.).

Questi operatori vengono considerati come coloro che effettuano la vendita per le seguenti cessioni:

  • le vendite a distanza intraUE di beni di cui all'art. 38-bis, commi 1 e 3, DL n. 331/93;

  • cessioni di beni a consumatori finali con partenza e arrivo della merce nello stesso Stato comunitario, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE;

  • vendite a distanza di beni importati da stati ExtraUE di valore non superiore a Euro 150;

Di conseguenza, le vendite a consumatori finali facilitate da un’interfaccia elettronica generano due distinte operazioni:

  1. una cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica (fornitura B2B) che è esente IVA, fermo restando il diritto del fornitore alla detrazione dell'IVA a credito dell'acquisto/importazione. Per questa operazione non è previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione;

  2. una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente finale (fornitura B2C).



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