L'articolo 1 del Decreto Sostegni ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti il cui ammontare di fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell'anno 2020, rispetto al 2019, sia calato di almeno un 30%.
Soggetti ammessi
Per usufruire di questo contributo non vi sono limitazioni riferibili ai codici ATECO o esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, come voluto dai precedenti Decreto Ristori e Decreto Rilancio. Tuttavia, risultano esclusi dal contributo i soggetti la cui attività sia cessata entro la data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.
Possono, quindi, beneficiare del contributo i titolari di Partita Iva residenti o stabiliti in Italia, i quali:
svolgono attività di impresa, arte o professione e nel periodo d'imposta 2019 hanno ricavi o compensi inferiori a 10 milioni di Euro;
producono reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.
Ammontare contributo
L'ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare di fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato e dei corrispettivi del 2019.
L'aliquota applicabile si distingue per fasce di fatturato:
60% per fatturato o corrispettivi nel periodo d'imposta 2019 fino a Euro 100.000;
50% per fatturato o corrispettivi nel periodo d'imposta 2019 fino a Euro 400.000;
40% per fatturato o corrispettivi nel periodo d'imposta 2019 fino a Euro 1.000.000;
30% per fatturato o corrispettivi nel periodo d'imposta 2019 fino a Euro 5.000.000;
20% per fatturato o corrispettivi nel periodo d'imposta 2019 fino a Euro 10.000.000.
In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a Euro 150.000.
Viene comunque riconosciuto un importo minimo pari a Euro 1.000 per le persone fisiche e pari a Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il Contributo sarà fruibile in due distinte modalità: attraverso bonifico bancario direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite l'utilizzo dello stesso in compensazione come credito d'imposta.
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