Il DL n. 50/2017 ha introdotto un credito d’imposta, connesso alle “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi. Con il DL n. 73/202, sono state apportate alcune “integrazioni” all’agevolazione in esame applicabili al 2021/2022.
Il credito d’imposta in esame è previsto per l’acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali effettuate tramite:
stampa periodica/quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
emittenti televisive/radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Al fine dell’agevolazione:
le emittenti radiofoniche/televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale/Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.
Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
televendite di beni/servizi di qualunque tipologia;
servizi di pronostici/giochi/scommesse con vincite di denaro;
servizi di messaggeria vocale/chat-line con servizi a sovraprezzo.
Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa;
Tale credito è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP.
Evoluzione dell'agevolazione nel corso del tempo
Nel corso del tempo il Legislatore ha introdotto alcune modifiche al credito d’imposta in esame così sintetizzate:
per il 2020, il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in precedenza l’agevolazione spettava nella misura unica del 75% del valore degli investimenti incrementali);
per il 2020, il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati ed esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive/radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali;
per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha previsto la quantificazione del bonus a favore delle imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani/periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati.
Novità del “Decreto Sostegni-bis”
Con il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore ha previsto per il 2021 e 2022 che il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 50% per gli investimenti radio-TV.
Ciò consente di beneficiare dell’agevolazione in esame, in particolare, anche ai soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 o che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021.
Considerate le suddette novità per il 2021 il bonus pubblicità è così calcolato:
(Investimenti sulla stampa 2021 + Investimenti radio-TV 2021) x 50% = Bonus pubblicità 2021
Prenotazione Bonus 2021
Per accedere al credito d’imposta in esame i soggetti interessati devono presentare un’istanza telematica (a carattere “prenotativo”), da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, con l’indicazione degli investimenti effettuati/da effettuare nell’anno.
A seguito delle predette novità, per il 2021, il c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha previsto che l’istanza relativa agli investimenti 2021 può essere presentata nel periodo 01.09 - 30.09.2021.
Recentemente con il Comunicato 31.08.2021 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, al fine di consentire l’aggiornamento della piattaforma telematica, ha differito il termine al 31.10.2021.
Si rammenta, infine, che dall’01.01 al 31.01.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.